NUOVA DIRETTIVA WHISTLEBLOWING: ADEMPIMENTI E PROCEDURE | Studio Legale Lombardo

COS’È IL WHISTLEBLOWING

Con il termine whistleblowing si intende quel fenomeno di denuncia di illeciti, irregolarità che investono il contesto lavorativo.

La nozione evoca la figura dell’arbitro che soffia il fischietto per segnalare un fallo commesso.

Ed invero, il whistleblowing si sostanzia nella segnalazione spontanea di chiunque venga a conoscenza di reati, attività fraudolente, condotte illecite, violazioni di legge o regolamenti e decida di farne una denuncia spontanea, portandola all’attenzione dell’azienda ovvero dell’opinione pubblica.

Coloro che denunciano vengono denominati whistleblower. Si tratta, solitamente, di dipendenti che nel corso della propria attività lavorativa, sono venuti a conoscenza di fatti che potrebbero causare un danno all’organizzazione pubblica o privata per la quale lavorano.

Tuttavia, il segnalatore potrebbe essere anche una terza persona, ad esempio un cliente, un volontario, un consulente, un fornitore entrato in contatto anche temporaneamente con l’azienda.

Vanno, pertanto, distinte due diverse tipologie di segnalazioni:

  • Whistleblowing interne.
    La denuncia proviene da canali interni all’azienda; potrebbe trattarsi di dipendenti o soggetti terzi di un’organizzazione pubblica o privata, testimoni di condotte irregolari o fraudolente.
  • Whistleblowing esterne.
    La denuncia proviene dall’autorità giudiziaria, dai media o da associazioni competenti.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, ai sensi del D. Lgs. 24/2023, l’ANAC ha attivato un canale di segnalazione esterna che garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

FOCUS SU D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 24 E SCADENZA DEL 17 DICEMBRE

Al fine di prevenire comportamenti scorretti e violazioni di leggi all’interno dell’ambiente lavorativo, nonché proteggere i “segnalatori” da eventuali ritorsioni a fronte delle denunce poste in essere, l’Unione Europea ha introdotto un’apposita Direttiva in materia Whistleblowing (Direttiva UE 2019/1937) che persegue l’obiettivo di introdurre uno standard minimo di tutela per i whistleblower.

Pertanto, con Decreto Legislativo n. 24/2023, il 9 marzo 2023 il Consiglio di Ministri ha finalmente provveduto al recepimento della Direttiva consentendo anche alle aziende dello Stato italiano di dotarsi di un sistema di segnalazioni di illeciti regolamentato.

Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi previste sono efficaci a partire dal 15 luglio 2023. Si rammenta che le segnalazioni e le denunce effettuate fino alla data del 14 luglio 2023 continuano ad esser disciplinate dal previgente assetto normativo e regolamentare.

Le aziende con più di 50 dipendenti, le istituzioni del settore pubblico, le autorità ed i Comuni con più di 10.000 abitanti sono obbligati a predisporre adeguati canali di segnalazione interni.

QUALI SONO LE AZIENDE CHE DEVONO RISPETTARE IL WHISTLEBLOWING

A seguito del recepimento da parte dell’Italia della Direttiva UE, le piccole e medie imprese che hanno impiegato, negli ultimi 12 mesi, in media tra i 50 e 249 dipendenti (ovvero “lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato”) saranno interessati dall’obbligo di attivare una piattaforma per la segnalazione di condotte illecite.

Di fatto, le aziende con più di 250 dipendenti devono obbligatoriamente dotarsi di un software per la gestione delle segnalazioni whistleblowing.

Per le aziende con più di 50 dipendenti tale obbligo scatterà a partire da dicembre 2023.

In particolare, la data del 17 dicembre 2023 corrisponde al termine ultimo per le PMI per mettersi in regola con la nuova legge italiana.

Ne consegue che resteranno escluse da tale obbligo le imprese che presentano i seguenti requisiti: 1) aver impiegato meno di 50 dipendenti negli ultimi 12 anni; 2) non aver adottato il modello di organizzazione e gestone 231; 3) non appartenere a settori specifici indicati dalla normativa quali “servizi, prodotti e mercati finanziai e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

GLI ADEMPIMENTI.

  • l’implementazione del canale interno di segnalazione.

Al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema di segnalazione, è necessario che il canale interno di segnalazione presenti determinati requisiti.

Innanzitutto, deve trattarsi di un sistema facilmente accessibile a tutti. In secondo luogo, deve essere sicuro e riservato, garantendo pertanto la possibilità di effettuare denunce anonime.

In aggiunta, i dati personali e la documentazione delle segnalazioni dovranno essere trattati secondo il GDPR, includendo anche una DPIA (Valutazione d’impatto della protezione dei dati), come previsto dall’art.35, al fine di garantire una cyber security adeguata ai rischi.

  • l’individuazione del gestore della segnalazione.

L’efficienza del sistema di segnalazione è garantita, altresì, attraverso la nomina di una persona o di un dipartimento terzo ed imparziale deputato a ricevere, esaminare e dare impulso alle segnalazioni ricevute. La gestione del canale può essere affidata sia ad un soggetto appartenente all’organizzazione stessa, sia ad un soggetto esterno, purché autonomi.

LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA

La tutela della riservatezza rappresenta uno degli aspetti fondamentali della disciplina sul whistleblowing, in quanto da un lato mira a proteggere i segnalanti da eventuali ritorsioni, dall’altro incoraggia le persone a denunciare le violazioni perpetrate all’interno dell’ambiente lavorativo.

In particolare, la protezione non viene garantita solo ai dipendenti che lavorano all’interno dell’azienda, ma anche a tutti i soggetti terzi che entrano in contatto con essa dall’esterno, quali clienti, ex dipendenti, tirocinanti e volontari, fornitori, candidati in vista di assunzione, azionisti.

Il “segnalante” può scegliere di denunciare la condotta ritenuta irregolare sia direttamente all’azienda, sia all’autorità di vigilanza competente.

Può, in alternativa, rivolgersi ai media qualora abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione sia posta a tutela dell’interesse pubblico.

Qualsiasi sia la modalità di denuncia prescelta, il segnalante riceverà le medesime garanzie di tutela.

Ed invero, verrà protetto dal demansionamento, dal trasferimento, dal licenziamento, nonché da ogni altra forma di discriminazione.

LE SANZIONI

La Direttiva UE sul Whistleblowing include anche dettagli sulle sanzioni.

L’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è competente sia a ricevere le segnalazioni di ritorsione, nonché ad irrogare sanzioni amministrative pecuniarie.

Nello specifico sono previste sanzioni:

  • Da 5.000 a 30.000 euro: quando accerta che sono state commesse ritorsioni, ovvero quando la segnalazione sia stata ostacolata, nonché è stato violato l’obbligo di riservatezza;
  • Da 10.000 aa 50.000 euro: quando accerta che non sono stati predisposti idonei canali di segnalazione, ovvero manchino procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni, o tali procedure, seppur presenti, non sono considerate conformi.

In merito a tale ultimo aspetto va sottolineato che, secondo il D.lgs. 24/2023, l’azienda destinataria di una segnalazione ha a disposizione sette giorni di tempo per comunicare al segnalatore l’avvenuto recepimento, nonché tre mesi di tempo per fornire un riscontro in merito alla segnalazione ricevuta.

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