Perdita del rapporto parentale: quando sussiste il diritto al risarcimento del danno.

Quando si parla di danno da perdita del rapporto parentale si fa generalmente riferimento alla lesione subita da un soggetto a seguito dell’uccisione del congiunto per illecito comportamento altrui. Si pensi, per esempio, all’ipotesi di sinistro stradale mortale o di errata prestazione medica (per un’analisi più approfondita sulla problematica del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in ambito medico si rimanda all’intervento dell’avv. Fabio Gaudino su Diritto 24).

Tale lesione dà luogo ad un danno non patrimoniale – consistente, appunto, nella perdita del rapporto parentale -, che si ritiene presunto allorché colpisca soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare.

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In presenza di un legame affettivo di particolare intensità (si pensi al rapporto tra genitore e figlio o tra fratelli), dunque, non è necessario che venga fornita la prova specifica della sofferenza subita, potendo a tal fine farsi ricorso anche a presunzione. La prova del danno morale è, infatti, correttamente desunta dalle indubbie sofferenze patite dai parenti, sulla base dello stretto vincolo familiare, di eventuale coabitazione e, comunque, di frequentazione, che essi avevano avuto, quando ancora la vittima era in vita.

Più complessa risulta, invece, la questione della risarcibilità del danno in esame in favore di soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare, quali i nonni, i nipoti, il genero o la nuora. Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza, affinché sia configurabile un diritto al risarcimento del danno in capo a questi ultimi, è necessario che sussista una situazione di convivenza tra il defunto e il congiunto danneggiato, quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico.

Quanto poi alla fase della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, ciascuno dei familiari, prossimi congiunti della vittima, è titolare di un autonomo diritto per il conseguente risarcimento del danno morale che deve essere liquidato in rapporto al pregiudizio da ognuno individualmente patito per effetto dell’evento lesivo, in modo da rendere la somma riconosciuta adeguata al particolare caso concreto, rimanendo, per contro, esclusa la possibilità per il giudice di procedere ad una determinazione complessiva ed unitaria del suddetto danno morale ed alla conseguente ripartizione dell’intero importo in modo automaticamente proporzionale tra tutti gli aventi diritto.

In ultimo, quanto alla quantificazione del danno risarcibile, al fine di garantire l’uniformità di trattamento, la giurisprudenza è ornai conforme nel ritenere applicabile il criterio di quantificazione predisposto dal Tribunale di Milano (c.d. Tabelle Milanesi), ormai ampiamente riconosciuto a livello nazionale.

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