Definizione ed Importanza
Il principio dell’immediatezza nella contestazione disciplinare è un elemento fondamentale del diritto del lavoro italiano. Questo principio impone al datore di lavoro di agire tempestivamente nel contestare una condotta scorretta del lavoratore, al fine di garantire la correttezza e la buona fede nel rapporto di lavoro.
In particolare, riflette l’esigenza di non procrastinare la contestazione disciplinare, evitando così di rendere difficile o impossibile la difesa del lavoratore. La tempestività è essenziale per mantenere un equilibrio tra le parti e per assicurare che il lavoratore possa rispondere adeguatamente alle accuse mosse contro di lui.
Applicazione Pratica
Il datore di lavoro deve contestare la condotta del lavoratore nel più breve tempo possibile dopo averne avuto conoscenza. Questo non significa che la contestazione debba avvenire immediatamente, ma deve essere fatta senza ritardi ingiustificati.
Da ultimo, la giurisprudenza ha chiarito che la tempestività deve essere valutata caso per caso, tenendo conto delle circostanze specifiche.
Novità giurisprudenziali
Con l’ordinanza n. 24609 del 13 settembre 2024, la Corte di cassazione è tornata ad affrontare la dibattuta questione relativa al requisito dell’immediatezza nella contestazione disciplinare affermando il seguente principio di diritto: “ il principio dell’immediatezza della contestazione disciplinare riflette l’esigenza di osservare le regole di buona fede e correttezza nel rapporto di lavoro, impedendo al datore di lavoro di procrastinare la contestazione in modo da rendere difficoltosa la difesa del dipendente o perpetuare l’incertezza sul rapporto. Tuttavia, il criterio di immediatezza va inteso in senso relativo, tenendo conto della specifica natura dell’illecito disciplinare e del tempo necessario per le indagini, soprattutto in relazione alla complessità dell’organizzazione aziendale. La valutazione del giudice di merito in merito alla tempestività è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata e priva di vizi logici. Il requisito dell’immediatezza nella contestazione disciplinare va interpretato con ragionevole elasticità. Il giudice deve applicare tale principio tenendo conto del comportamento del datore di lavoro alla luce degli artt. 1375 e 1175 cod. civ., e può discostarsi eccezionalmente da tale principio, indicando correttamente le ragioni della non tempestività laddove giustificata da circostanze particolari”.
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una società datrice avverso la sentenza del giudice di seconde cure che confermava la statuizione già emessa dal Tribunale.
In particolare, nei primi due gradi di giudizio veniva dichiarato illegittimo un provvedimento disciplinare irrogato nei confronti di un dipendente, in quanto la contestazione disciplinare non aveva assolto al rispetto del requisito dell’immediatezza.
Nel caso di specie, la contestazione veniva notificata il 19 febbraio 2019, ovvero oltre due mesi dopo la commissione del fatto, avvenuto in data 9 dicembre 2019.
Ebbene, il provvedimento datoriale veniva ritenuto illegittimo per il mancato rispetto del principio di tempestività espressamente previsto dall’art.7 dello Statuto dei Lavoratori.
Secondo la Corte d’ Appello, la tempistica che intercorreva tra il fatto addebitato e la contestazione era tale da far escludere una ragionevole tempestività da parte della società.
La semplicità del fatto addebitato e del suo accertamento, nonché la scelta datoriale di notificare il procedimento a mani del lavoratore, in ferie, è risultato sintomatico di un irragionevole ritardo, non giustificabile da eventuale complessità organizzativa (come, di contro, sosteneva la società datrice); complessità organizzativa che, peraltro, la Corte di merito, non aveva ritenuto nemmeno adeguatamente provata.
A fronte di tale pronuncia, la società ricorrente adiva la Suprema Corte fondando il ricorso sui seguenti motivi:
Asserita intempestività della contestazione;
Omesso esame di un fatto decisivo consistente nella complessa articolazione dell’organizzazione aziendale.
La Cassazione respingeva ogni motivo dedotto dalla ricorrente confermando, di fatto, la statuizione della Corte territoriale.
La ratio sottesa a tale rigetto si fondava sul fatto che, pur essendo il criterio di immediatezza inteso in senso relativo (dovendo tener conto sia della specificità dell’illecito disciplinare, sia del tempo occorrente l’espletamento delle indagini subordinato alla complessità dell’organizzazione sindacale), “la valutazione su questo punto da parte del giudice di merito deve ritenersi insindacabile in sede di legittimità qualora sia sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici”.
Come già, altresì, rammentato, dall’ordinanza 13190/2003, “il requisito dell’immediatezza deve essere interpretato con ragionevole elasticità, con conseguente prudente apprezzamento del giudice in ordine alla conformità del comportamento del datore alla stregua dei citati artt. 1375 e 1175 cod. civ., e che può derogare da tale canone ermeneutico solo indicando correttamente le ragioni che lo abbiano indotto a non ritenere illegittima una contestazione fatta non a ridosso immediato dell’infrazione”.
Ritenuta, nel caso in esame, assolta la valutazione compiuta dai giudici di merito in ossequio ai principi di diritto espressi in sede di legittimità, la Consulta ha negato un nuovo apprezzamento sui medesimi fatti di causa.
Per tali ragioni, il ricorso veniva rigettato