Risarcimento del Danno per Malattie Professionali: Diritti e Procedura

Cosa Sono le Malattie Professionali?

La malattia professionale consiste in qualsiasi stato morboso che possa essere posto in rapporto causale con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa. Trattasi, dunque, di patologie che i lavoratori contraggono per effetto dei lavori svolti.

È comunque possibile il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale, qualora capaci di produrre da sole l’infermità.

L’INAIL fornisce la seguente definizione di malattia professionale: “La malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull’organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo). La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l’infermità in modo esclusivo o prevalente. Le malattie devono essere contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose.”

La malattia professionale si distingue pertanto dall’infortunio sul lavoro, dal momento che:

  • la malattia professionale è una patologia che insorge nel tempo a seguito all’esposizione prolungata ad un determinato fattore di rischio, che può essere provocato:

– dalla lavorazione che il lavoratore svolge,

– dall’ambiente in cui si svolge il lavoro (c.d.  “rischio ambientale”).

  • l’infortunio generalmente è un danno che si verifica nell’immediato in occasione del lavoro.

Dunque, per le malattie professionali non è sufficiente l’occasione di lavoro come per gli infortuni, ma deve esistere un rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia.

Il Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Dpr. n. 1124/1965), attuale normativa di riferimento, prevede due categorie di malattie professionali: tabellate e non tabellate.

Le malattie tabellate sono inserite in tabelle che prevedono un elenco tassativo, da un lato, di una serie di attività lavorative, dall’altro di un elenco di patologie che da tali lavorazioni possono derivare.

Nel caso di malattie tabellate il lavoratore è esonerato dal provare l’origine professionale della malattia, essendo sufficiente che provi di essere stato impiegato alla lavorazione prevista nella tabella (o comunque di essere stato esposto a un rischio ambientale derivante da tale attività).

Tra le Malattie tabellate si rinvengono ad esempio le seguenti:

  • Ernia lombare per chi ha svolto ad esempio attività continua di movimentazione manuale dei carichi,
  • Tumore del polmone per chi ha svolto lavorazioni che lo hanno esposto all’inalazione di fibre di amianto.

Nel caso delle malattie non tabellate è invece previsto che il lavoratore possa dimostrare che anche patologie non contemplate nelle tabelle siano state determinate dall’attività lavorativa svolta ed abbiano pertanto origine professionale. In tal caso, però, sul lavoratore ricade l’onere di provare la causa professionale.

Al lavoratore che ha contratto una malattia professionale spetta il risarcimento del danno.

Chi Ha Diritto al Risarcimento per Malattie Professionali?

Il risarcimento del danno per le malattie professionali spetta ai lavoratori dipendenti e parasubordinati.

In virtù del principio di automaticità delle prestazioni, tali lavoratori hanno diritto alle prestazioni anche se il datore di lavoro non li ha assicurati o se non è in regola con il pagamento dei contributi Inail.

Sono invece esclusi dalla tutela i lavoratori autonomi, salvo alcune categorie come artigiani e coltivatori diretti, e i liberi professionisti.

Per i lavoratori autonomi che hanno diritto all’indennità Inail, il pagamento delle prestazioni scatta nel momento in cui viene regolarizzata la situazione contributiva. Il lavoratore autonomo può, invece, accedere alle prestazioni sanitarie e riabilitative anche se non ha provveduto al versamento del premio.

Tipologie di Danno Risarcibile

Le prestazioni dovute in caso di malattia professionale sono le seguenti:

  • In caso di inabilità temporanea:
    • Il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore:
      • il 100% della retribuzione per la giornata in cui si manifesta la malattia professionale, se ha causato astensione dal lavoro;
      • il 60% della retribuzione media giornaliera (nel calcolare la retribuzione media giornaliera viene considerato il trattamento economico del dipendente riferito ai 15 giorni precedenti) per i successivi 3 giorni, a meno che il CCNL non preveda un trattamento di maggior favore.
    • L’INAIL deve corrispondere al lavoratore:
      • il 60% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 90° giorno successivo,
      • il 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino a guarigione.

Dal giorno successivo alla guarigione clinica, in caso di inabilità permanente è possibile ottenere un indennizzo INAIL per danno biologico a determinate condizioni.

In particolare, al dipendente spetta:

    • un indennizzo in capitale del danno biologico se l’invalidità è compresa tra il 6% ed il 16%,
    • l’indennizzo del danno biologico e una quota aggiuntiva per le conseguenze patrimoniali delle menomazioni nel caso in cui l’invalidità sia pari o superiore al 16%.

Laddove alla malattia professionale consegua la morte del dipendente, in favore dei superstiti (moglie e figli minori) spetta una rendita mensile commisurata alla retribuzione annua del lavoratore deceduto.

A seconda della patologia, oltre al compenso in denaro, le Prestazioni Inail coprono anche:

    • cure ambulatoriali;
    • fornitura di protesi,;
    • l’assistenza personale continuativa;
    • l’esenzione per l’acquisto di farmaci e cure riabilitative;
    • il rimborso forfettario per spese funeratizie;

All’indennizzo INAIL, finalizzato a garantire al lavoratore che si trovi in malattia mezzi adeguati, senza però risarcirlo di tutti i danni subiti, potrebbe aggiungersi il risarcimento del danno differenziale a carico del datore di lavoro.

Il “danno biologico” coperto dall’INAIL è difatti solo quello permanente, restando così esclusi sia il “danno biologico temporaneo” sia il danno morale

Il danno differenziale ricomprende quindi tutte le tipologie di danno non indennizzabili dall’INAIL e, precisamente:

  • il danno biologico (anche temporaneo) inferiore al 6%;
  • il danno patrimoniale non coperto dall’INAIL, come i mancati guadagni derivati dall’infortunio;
  • il danno morale, risarcito per la sofferenza subita dal lavoratore a causa delle lesioni fisiche riportate o per qualsiasi turbamento dello stato d’animo;
  • il danno esistenziale, che consiste nella alterazione delle abitudini e delle relazioni affettive del danneggiato, che porta a un deterioramento della sua qualità della vita.

Come Richiedere il Risarcimento per Malattie Professionali

La malattia professionale in larga parte si manifesta anche dopo anni di servizio e di esposizione al rischio.

Nel caso in cui il lavoratore sviluppi un danno alla salute che potrebbe essere correlato alla professione svolta quando è ancora in attività, potrà rivolgersi direttamente al medico dell’azienda o al medico di base o a un Patronato.

Il Medico Competente, dopo aver visitato il lavoratore, predispone e consegna il certificato di malattia professionale al lavoratore, il quale dovrà poi consegnarlo al datore di lavoro entro i successivi 15 giorni.

Il Datore di lavoro, a sua volta, deve comunicare all’Inail la denuncia di patologia professionale entro 5 giorni dal ricevimento del certificato medico di malattia professionale.

Anche il Medico Competente ha l’obbligo di inviare il primo certificato medico di malattia professionale all’INAIL.

Il Medico del lavoro dovrà valutare se la malattia può essere dovuta a fattori presenti nell’ambiente lavorativo e dovrà presentare la denuncia anche in caso di mero sospetto di malattia professionale.

A seguito di una diagnosi di sospetta malattia professionale sulla base di accertamenti medico-sanitari che consentono di individuare la natura della patologia, oltre che attraverso lo studio dei fattori di rischio a cui il lavoratore è stato esposto nel corso della propria attività lavorativa, il medico dovrà denunciare la malattia professionale trasmettendo il certificato di sospetta malattia professionale all’Inail, al lavoratore e al Datore di Lavoro.

L’Inail, ricevuta la denuncia di malattia professionale, verifica l’esistenza dei requisiti necessari per l’accoglimento della richiesta come il tipo di malattia e le lavorazioni svolte dal lavoratore che possono averla provocata e provvederà a contattare direttamente il lavoratore per l’eventuale riconoscimento delle prestazioni economiche previste dalla legge.

Anche il coniuge superstite che vuole chiedere la rendita vitalizia dovrà procedere in maniera analoga, allegando la documentazione lavorativa e sanitaria che consenta all’INAIL di valutare l’esposizione lavorativa al rischio di ammalarsi e la natura della patologia che ha provocato la morte.

Se la malattia professionale non viene denunciata subito, il lavoratore può ottenere comunque le prestazioni Inail entro tre anni (termine di prescrizione) dal giorno in cui la malattia stessa si è manifestata, ovvero entro tre anni da quando la stessa è stata diagnosticata.

Il Ruolo dell’INAIL nel Risarcimento delle Malattie Professionali

L’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (INAIL) è il soggetto deputato a certificare o meno la presenza della malattia professionale.

Dopo aver ricevuto la denuncia di malattia professionale, l’INAIL avvia una procedura ad hoc che prevede una prima fase amministrativa di accertamento attraverso i propri organi di consulenza tecnica (medica e di igiene del lavoro).

L’iter per il riconoscimento della malattia professionale prevede che il lavoratore venga convocato nella sede Inail di competenza territoriale per essere sottoposto a visita medica.

Se all’esito delle verifiche l’INAIL ritiene che sussistano gli estremi per riconoscere la natura professionale della malattia o del decesso del lavoratore, procede ad erogare le prestazioni in favore di coloro che ne hanno diritto (il lavoratore se vivente o il suo congiunto qualora deceduto).

Cosa Fare se il Risarcimento Viene Negato?

Qualora la malattia professionale non venga riconosciuta dall’INAIL per il lavoratore è possibile richiedere il riesame in via amministrativa proponendo opposizione entro 3 anni chiedendo di essere sottoposto a visita collegiale alla presenza del proprio medico e del medico dell’INAIL.

In caso di esito negativo della opposizione o di mancata convocazione, il lavoratore potrà rivolgersi al Tribunale Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro per far accertare che la malattia o la morte del lavoratore sono riconducibili ad una causa professionale.

Consigli Pratici per i Lavoratori con Malattie Professionali

Non appena sorga il sospetto di una malattia professionale, è opportuno che il lavoratore si rivolga immediatamente ad un medico affinchè si proceda a darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro ed all’INAIL.

Peraltro, è consigliabile rivolgersi ad un legale così da valutare quali diritti poter esercitare ed i soggetti tenuti al risarcimento.

Con l’assistenza legale il lavoratore danneggiato potrà monitorare l’indennizzo INAIL ed eventualmente impugnare la decisione sfavorevole dell’INAIL nonché valutare i presupposti per agire per il risarcimento dell’ulteriore danno differenziale nei confronti del datore di lavoro.

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