Blocco pensioni INPS: cosa cambia dopo la sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale

Con sentenza n. 70/2015 del 10 marzo 2015 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (meglio noto come Riforma delle Pensioni Fornero) nella parte in cui prevedeva che “In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento”.

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Con detta norma il Governo Monti aveva introdotto un limite alla rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici erogati dall’INPS per gli anni 2012 e 2013, escludendo da tale meccanismo tutte le pensioni il cui importo complessivo risultava superiore “a tre volte il trattamento minimo INPS” (cd. “blocco delle pensioni”).

Investita della questione di legittimità costituzionale della norma citata, la Corte Costituzionale ha ritenuto la stessa fondata per violazione degli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione in quanto la mancata rivalutazione, violando i principi di proporzionalità e adeguatezza della prestazione previdenziale, si pone in contrasto con il principio di eguaglianza e ragionevolezza, causando una irrazionale discriminazione in danno della categoria dei pensionati.

Infatti, a giudizio della Consulta, la rivalutazione automatica delle pensioni erogate dall’INPS rappresenta uno strumento di natura tecnica introdotto dal legislatore del 1998 al fine di arginare il fenomeno della svalutazione delle prestazioni previdenziali e di tutelare il diritto dei pensionati, in particolar modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti, a percepire una pensione adeguata. Detto diritto, trovando fondamento nello stesso dettato costituzionale, non può quindi essere oggetto di irragionevoli limitazioni operate dal legislatore sulla base di non meglio identificate ragioni finanziarie.

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Pensioni INPS: il nuovo sistema di rivalutazione è in linea coi principi costituzionali?

Nonostante il chiaro ed inequivocabile tenore della pronuncia della Corte Costituzionale, il legislatore è rimasto tuttavia sordo ai richiami della stessa.

A seguito della declaratoria di incostituzionalità, infatti, il legislatore è nuovamente intervenuto in materia con l’art. 1 del decreto legge n. 65 del 2015 (convertito con Legge n. 109/2015) introducendo un sistema di rivalutazione delle pensioni puramente parziale. Il nuovo sistema prevede infatti un meccanismo di adeguamento a scaglioni, per cui è riconosciuta la rivalutazione nella misura:

i) del 100% per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS
ii) del 40% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS;
iii) del 20% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS;
iv) del 10% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS.

Restano dunque ancora “bloccati” i trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.

Alla luce dei principi recentemente indicati dalla Consulta, anche quest’ultimo intervento normativo suscita non poche perplessità sotto il profilo della sua compatibilità con la Carta Costituzionale. Infatti non appare affatto tutelato l’interesse dei pensionati alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, in particolar modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti, che – a differenza delle pensioni di importo elevato – non presentano margini di resistenza all’erosione determinata dal fenomeno inflattivo.

Non a caso il Tribunale di Palermo, con sentenza del 22 gennaio 2016, ha sollevato nuovamente la questione di legittimità costituzionale della nuova disciplina rilevando come la rivalutazione dalla stessa riconosciuta risulti “di entità talmente modesta da indurre a ritenere che anche la nuova normativa mantenga un contrasto con i principi dettati dalla Costituzione”.

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