In breve: Con la sentenza n. 2274/2024 la Cassazione ha confermato la legittimità del «doppio licenziamento»: il datore di lavoro può intimare un secondo licenziamento per fatti diversi mentre è ancora in discussione il primo. Resta aperta la questione di come e quando contestare l’addebito a rapporto già cessato, per evitare l’eccezione di tardività della contestazione.
La sentenza della Cassazione n. 2274/2024
Con sentenza 2274/2024 la Suprema Corte torna ad affrontare il tema del “doppio licenziamento”, un fenomeno che si verifica quando il datore di lavoro decide di terminare il rapporto di lavoro con un dipendente per due volte, ciascuna volta per motivi diversi. Questa pratica è stata confermata come legittima dalla Corte di Cassazione, a condizione che il secondo licenziamento sia indipendente e distinto dal primo e che produca effetti solo nel caso in cui il primo licenziamento sia dichiarato invalido o inefficace1.
La sentenza trae origine da un caso specifico in cui un datore di lavoro ha licenziato un dipendente per aver fornito una consulenza indebita a favore di società indagate per bancarotta fraudolenta. Successivamente, il datore di lavoro ha intimato un secondo licenziamento allo stesso dipendente per comportamenti abusivi a favore della famiglia che controllava le società in questione. La Corte ha ritenuto che entrambi i licenziamenti fossero validi, nonostante fossero basati su motivi diversi.
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La questione aperta: la contestazione dopo la cessazione del rapporto
Tuttavia, la Corte non ha affrontato una questione preliminare importante: la possibilità per il datore di lavoro di procedere alla contestazione disciplinare che precede il secondo licenziamento, nonostante il rapporto di lavoro sia già stato risolto a seguito del primo licenziamento
Questa questione solleva una serie di problemi pratici per il datore di lavoro, che deve decidere se contestare il fatto illecito prima o dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Se il datore di lavoro decide di attendere la dichiarazione di illegittimità del primo licenziamento prima di avviare l’azione disciplinare, potrebbe essere esposto a possibili censure per la tardività della contestazione
D’altra parte, se il datore di lavoro decide di avviare la nuova contestazione nonostante la cessazione del rapporto di lavoro, dovrebbe specificare nella lettera di contestazione che si tratta di un’azione cautelativa, in attesa dell’esito del giudizio sul primo licenziamento.
Questa questione, data la sua rilevanza e l’incertezza che la circonda, meriterebbe un esame più approfondito da parte della Corte
Doppio licenziamento e reiterazione del licenziamento: la differenza
Inoltre, la fattispecie del doppio licenziamento è diversa da quella della reiterazione del licenziamento, che si verifica quando un licenziamento, dichiarato illegittimo per questioni di forma, viene rinnovato sulla base degli stessi motivi. Su quest’ultimo punto, la giurisprudenza è prevalentemente negativa, a causa dell’intervenuta consumazione del potere disciplinare.
Autore: Avv. Cecilia Rinaldelli, Of Counsel dello Studio Legale Lombardo · Ordine degli Avvocati di Bologna, n. 6875. Ultima revisione: 29 agosto 2026.
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