Negli ultimi giorni è stato oggetto di attenzione il caso di un dipendente di un supermercato di Torino, con una anzianità di servizio di 35 anni, che è stato licenziato per aver rubato una scamorza e sei uova per un totale di € 7,05, condotta che il datore di lavoro ha ritenuto “particolarmente grave”.
Trattasi dell’ennesimo licenziamento per giusta causa irrogato in ragione della lesione del vincolo fiduciario, a nulla rilevando la tenuità del danno patrimoniale, come confermato in più occasioni dalla Suprema Corte di Cassazione.
Ma siamo sicuri che nella presente vicenda vi sia realmente proporzionalità tra il fatto addebitato ed il recesso datoriale?
Sulla scorta della ordinanza n. 27353 del 26 settembre 2023 della Corte di Cassazione riteniamo di poter rispondere negativamente.
La pronuncia in esame riguardava un caso simile, là dove il lavoratore, impiegato come magazziniere in una cella frigorifera, era stato licenziato per aver sottratto beni aziendali di modesto valore.
Con il provvedimento in esame la Corte conferma la valutazione operata in Corte d’appello in ordine alla illegittimità del licenziamento irrogato per sottrazione di beni aziendali di valore esiguo, perché privo del requisito di proporzionalità.
Secondo la Cassazione, pur tenuto conto della illiceità del fatto, era immune da censure il giudizio di sproporzionalità tra licenziamento e condotta del dipendente, alla luce dei rilievi operati già dal giudice di primo grado circa l’assenza di altre contestazioni disciplinari a carico del dipendente assunto da ormai molti anni e le grandi dimensioni dell’impresa, che consentivano di escludere la lesione di un rapporto personale di fiducia con il datore di lavoro.
Confermata la sproporzione tra sanzione applicata e condotta contestata, la Corte conclude che vada disposta la tutela risarcitoria se la condotta stessa non è sussumibile in alcuna delle fattispecie per cui i contratti collettivi o i codici disciplinari prevedano l’irrogazione di una sanzione conservativa, ricadendo il difetto di proporzionalità tra le “altre ipotesi” menzionate dall’art. 18, comma 5, l. n. 300/1970, mentre va disposta la tutela reintegratoria se il fatto contestato e accertato è contemplato da una norma negoziale vincolante e tipizzato come punibile con una sanzione conservativa.