Cosa sono le false partite IVA
Con l’espressione Partite Iva si fa normalmente riferimento ai contratti di lavoro stipulati con prestatori d’opera, ossia con lavoratori di tipo autonomo che, in assenza di alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente e senza essere inseriti stabilmente nell’organizzazione aziendale, offrono dietro corrispettivo un‘opera o un servizio.
Stabilire il giusto regime applicabile a questi contratti non è sempre facile perché accanto a collaborazioni genuine si trovano anche false Partite Iva ovvero rapporti di collaborazione che pur essendo inquadrati nell’ambito del lavoro autonomo, in realtà celano un lavoro subordinato.
Come riconoscere false partite IVA
False Partite Iva, dunque, perché l’autonomia del prestatore di lavoro è solo un’illusione e chi opera in questo modo spesso ha tutti i doveri di un lavoratore dipendente, ma senza i relativi diritti e tutele.
Nel mondo del lavoro di oggi sempre più spesso gli imprenditori scelgono di affidarsi a professionisti con Partita Iva in quanto essi, oltre a rispondere meglio alle caratteristiche di flessibilità che il lavoro moderno richiede, hanno costi sicuramente inferiori rispetto a quelli previsti per l’assunzione di un lavoratore dipendente (si pensi ai contributi previdenziali, stipendio durante le ferie, permessi retribuiti).
Negli ultimi anni gli interventi del Legislatore sono stati finalizzati a colpire tutte quelle operazioni simulatorie del lavoro autonomo, come le finte partite IVA, dirette a privare il prestatore di quelle tutele che invece avrebbe con un inquadramento differente.
In relazione a questo tipo di problematica è inizialmente intervenuta la Riforma Fornero (Legge 92/2012) che, con il comma 26 dell’art 1, ha introdotto l’art 69 bis del D.lgs 276/2003 che ha previsto una presunzione di subordinazione finalizzata a smascherare e sanzionare quei contratti di lavoro che dietro false Partite Iva nascondevano veri e propri contratti di lavoro non autonomi.
Per riconoscere le false partite IVA, la Legge Fornero ha stabilito tre condizioni per far presumere la subordinazione:
- una specifica durata della collaborazione;
- un requisito riguardante il fatturato del collaboratore;
- il luogo di lavoro.
Al verificarsi di almeno due di tali condizioni, salvo prova contraria fornita dal committente, tali fattispecie venivano riqualificate in termini di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
L’ultima riforma in materia è intervenuta con il c.d. Jobs Act (D.lgs 81/2015) che, abrogando la sopracitata disciplina, ha introdotto, all’art 2, comma 1, un nuovo regime di presunzione secondo cui “A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente”.
A tal proposito si evidenzia che il Legislatore del 2015, tra le condizioni necessarie all’applicazione della disciplina del rapporto lavorativo alle dipendenza di un datore di lavoro, contempla il requisito della etero-organizzazione, ossia la circostanza che il collaboratore svolga la propria attività, oltre che in modo continuativo ed esclusivamente personale, nel rispetto di determinati orari di lavoro e presso luoghi preventivamente individuati dal committente e quindi senza autonoma organizzazione del lavoro da parte del collaboratore medesimo.
Tuttavia, si sottolinea che in forza di tale normativa (art. 2, comma 2 Job Act) esulano dall’applicazione della disciplina sopra illustrata alcune tipologie di collaborazioni, tra cui quelle prestate da lavoratori iscritti all’Albo professionale (come ingegneri, architetti) ed altre indicate dalla medesima disposizione.
Quali conseguenze ci sono con le false partita IVA
Alla luce di quanto sopra ne consegue che adibire un lavoratore autonomo con Partita Iva a mansioni di fatto riconducibili a quelle di un rapporto di lavoro differente può comportare conseguenze rilevanti per l’azienda.
Infatti, nonostante il Job Act abbia previsto per le parti del rapporto l’opportunità di certificare, attraverso l’intervento di appositi organismi, l’assenza nel rapporto medesimo dei requisiti caratterizzanti la collaborazione etero-organizzata, tuttavia, essendo tale certificazione vincolante solo nei confronti di terzi (compresi gli organi di vigilanza) nulla impedisce all’organo giudiziario di poter cassare quanto definito dal soggetto certificatore e riqualificare il rapporto come subordinato con tutte le sanzioni di legge (si pensi alle differenze retributive, ai contributi previdenziali, assistenziali).
Infatti, è ormai pacifico ritenere che quello che rileva ai fini dell’inquadramento giuridico del rapporto di lavoro è la disamina del comportamento effettivo delle parti posteriore alla conclusione del contratto.
Per i lavoratori che sono stati costretti ad aprire una partita IVA, o che hanno lavorato per un certo periodo di tempo sotto falsa partita IVA, non sono previste conseguenze e quindi non riceveranno alcuna sanzione.
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