In breve: Il licenziamento comunicato solo a voce è giuridicamente inesistente: manca la forma scritta richiesta dall’art. 2 della L. 604/1966, il rapporto prosegue e il datore di lavoro deve pagare le retribuzioni. Secondo la Cassazione (sent. 22825 del 9 novembre 2015) non si applica il termine di 60 giorni per l’impugnazione, che decorre solo da una comunicazione scritta.
Che cos’è il licenziamento orale?
Il licenziamento orale (o verbale) si verifica quando l’interruzione del rapporto lavorativo da parte del datore di lavoro avviene senza alcun atto scritto formale (e.g. lettera), ma meramente tramite comunicazione orale. Tale forma di licenziamento risulta illegittima data la mancanza dei requisiti di legge previsti in materia di interruzione del rapporto lavorativo da parte del datore di lavoro.
È legittimo il licenziamento orale?
Con la segnalata decisione della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quarta Lavoro – Sentenza del 9 novembre 2015 n. 22825, viene ribadita l’illegittimità, in tema di rapporto di lavoro subordinato, del licenziamento orale per violazione dell’art. 2 della Legge 15 luglio 1966 n. 604.
Il licenziamento intimato in forma verbale, mancando del requisito fondamentale della forma scritta, non può considerarsi idoneo a produrre effetti sulla continuità del rapporto di lavoro subordinato, con conseguente obbligo per il datore di lavoro di un immediato reintegro del lavoratore nella propria posizione lavorativa.
Questa la conclusione a cui perviene la Corte di Cassazione all’esito dell’esame del ricorso riguardante il licenziamento di una lavoratrice, da parte dell’azienda presso cui era impiegata, intimatole in forma orale.
I giudici di legittimità, nel confermare la decisione tanto del Tribunale di Roma, in primo grado, quanto della Corte di Appello di Roma, in sede di gravame, con cui veniva riconosciuta l’illegittimità del licenziamento intimato in forma orale e il conseguente diritto della lavoratrice alla reintegrazione nel posto di lavoro ed all’integrale risarcimento dei danni patiti, hanno confermato i principi individuati nel tempo dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.
Sulla base di detti principi, la Cassazione ha statuito che il licenziamento intimato oralmente deve ritenersi giuridicamente inesistente e come tale, da un lato, non richiede un’impugnazione nel termine di decadenza di cui all’art. 6 della legge n. 604 del 1966, e, dall’altro, non incide sulla continuità del rapporto di lavoro e quindi sul diritto del lavoratore alla retribuzione fino alla riammissione in servizio.
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Come si può impugnare il licenziamento orale?
Come chiarito dalla Suprema Corte, l’art. 6 della Legge n. 604/1966, così come novellato dalla Legge n. 183/2010 (cd. Collegato Lavoro), riconosce espressamente il diritto del lavoratore di impugnare l’atto interruttivo del rapporto di lavoro nel termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del licenziamento “in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anche se in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto anche extragiudiziale…”.
Ne consegue che, in caso di licenziamento orale, mancando l’atto scritto da cui il legislatore del 2010, con espressa previsione, fa decorrere il termine di decadenza, il lavoratore può agire per far valere l’inefficacia del licenziamento orale anche oltre il termine di sessanta giorni e senza l’onere della previa impugnativa stragiudiziale.
Autore: Avv. Ugo Papa · Ordine degli Avvocati di Roma, n. A30615. Ultima revisione: 11 settembre 2026.
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