In breve: Con la legge 203/2024 (Collegato Lavoro), in vigore dal 12 gennaio 2025, l’assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal CCNL o, in mancanza, oltre 15 giorni vale come dimissioni per fatti concludenti: il datore la comunica all’Ispettorato, il rapporto si risolve senza NASpI per il lavoratore e senza contributo di licenziamento per l’azienda. Il lavoratore può opporsi provando che l’assenza dipendeva da forza maggiore o da un fatto imputabile al datore.
Nota di aggiornamento: il disegno di legge “Collegato Lavoro” è stato approvato con la legge 13 dicembre 2024, n. 203, in vigore dal 12 gennaio 2025. Le novità descritte in questo articolo sono quindi oggi in vigore.
Cosa sono le dimissioni per fatti concludenti
Il disegno di legge “Collegato Lavoro”, attualmente al vaglio del Senato, prevede l’introduzione nel nostro ordinamento delle dimissioni per fatti concludenti. Tale istituto avrebbe il fine di disciplinare il caso in cui il lavoratore si assenti ingiustificatamente dal lavoro per un lungo periodo senza comunicare la cessazione del rapporto in via telematica, e restando quindi formalmente alle dipendenze del datore.
Accade sempre più spesso, infatti, che i lavoratori si assentino dal lavoro senza fornire una giustificazione, confidando che il datore provveda al licenziamento così consentendo loro di poter fruire della indennità di disoccupazione (cd. NASPi).
Con il disegno di legge in esame il legislatore è intervenuto sulla vigente norma (’articolo 26 del Dlgs n. 151/2015,) che condiziona l’efficacia delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro alla loro comunicazione telematica, introducendo per l’appunto l’ipotesi delle dimissioni per fatti concludenti, in cui il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore per il solo protrarsi dell’assenza giustificata,senza necessità del rispetto della procedura telematica.
Se hai un documento in mano e devi decidere come muoverti, il tema è trattato nel dettaglio nella pagina dedicata a licenziamento. Lo Studio Legale Lombardo assiste dirigenti, quadri e professionisti a Roma, Milano e in tutta Italia: il primo colloquio si svolge in videoconsulenza, a costo fisso.
La procedura: la comunicazione all’Ispettorato del Lavoro
In particolare, viene previsto che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento o, in mancanza, per oltre quindici giorni, il datore di lavoro ne dia comunicazione all’Ispettorato Territoriale del lavoro. Verificata da parte dell’Ispettorato la veridicità della comunicazione del datore di lavoro, il rapporto è automaticamente risolto salvo che il lavoratore dimostri l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.
Le conseguenze per lavoratore e datore di lavoro
Laddove il rapporto di lavoro si risolva per dimissioni per fatti concludenti:
- Il datore di lavoro non dovrà versare il contributo di ingresso alla NASPI;
- Il datore di lavoro potrà trattenere l’indennità di mancato preavviso;
- Il lavoratore, essendo considerato dimissionario e non licenziato, non potrà accedere alla NASPI.
Gli aspetti ancora da chiarire
Ad oggi, però, non sono stati chiariti alcuni aspetti, quali le modalità e i termini entro i quali il lavoratore può contestare la comunicazione del datore e la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro.
è, quindi, necessario attendere la stesura definitiva della norma per verificare se verranno forniti chiarimenti in merito a tali aspetti.
Autore: Avv. Ugo Papa, Partner dello Studio Legale Lombardo · Ordine degli Avvocati di Roma, n. A30615. Ultima revisione: 29 agosto 2026.
Studio Legale Lombardo — avvocati giuslavoristi al fianco di lavoratori, dirigenti e quadri. Primo colloquio in videoconferenza, in tutta Italia.

