Il disegno di legge “Collegato Lavoro”, attualmente al vaglio del Senato, prevede l’introduzione nel nostro ordinamento delle dimissioni per fatti concludenti. Tale istituto avrebbe il fine di disciplinare il caso in cui il lavoratore si assenti ingiustificatamente dal lavoro per un lungo periodo senza comunicare la cessazione del rapporto in via telematica, e restando quindi formalmente alle dipendenze del datore.
Accade sempre più spesso, infatti, che i lavoratori si assentino dal lavoro senza fornire una giustificazione, confidando che il datore provveda al licenziamento così consentendo loro di poter fruire della indennità di disoccupazione (cd. NASPi).
Con il disegno di legge in esame il legislatore è intervenuto sulla vigente norma (’articolo 26 del Dlgs n. 151/2015,) che condiziona l’efficacia delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro alla loro comunicazione telematica, introducendo per l’appunto l’ipotesi delle dimissioni per fatti concludenti, in cui il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore per il solo protrarsi dell’assenza giustificata,senza necessità del rispetto della procedura telematica.
In particolare, viene previsto che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento o, in mancanza, per oltre quindici giorni, il datore di lavoro ne dia comunicazione all’Ispettorato Territoriale del lavoro. Verificata da parte dell’Ispettorato la veridicità della comunicazione del datore di lavoro, il rapporto è automaticamente risolto salvo che il lavoratore dimostri l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.
Laddove il rapporto di lavoro si risolva per dimissioni per fatti concludenti:
- Il datore di lavoro non dovrà versare il contributo di ingresso alla NASPI;
- Il datore di lavoro potrà trattenere l’indennità di mancato preavviso;
- Il lavoratore, essendo considerato dimissionario e non licenziato, non potrà accedere alla NASPI.
Ad oggi, però, non sono stati chiariti alcuni aspetti, quali le modalità e i termini entro i quali il lavoratore può contestare la comunicazione del datore e la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro.
è, quindi, necessario attendere la stesura definitiva della norma per verificare se verranno forniti chiarimenti in merito a tali aspetti.