Il Disegno di Legge “Collegato Lavoro” attualmente in discussione al Senato introduce nuove regole per l’istituto della somministrazione di lavoro, regolamentata dal Jobs Act.
Le modifiche, contenute nell’articolo 10 del DDL, riguardano vari aspetti specifici e sono volte a semplificare l’uso della somministrazione di lavoro, introducendo maggiore flessibilità per le aziende e tutelando i lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate, senza alterare radicalmente il quadro normativo già esistente.
La prima modifica riguarda la conversione automatica del contratto di somministrazione a Tempo Determinato in uno contratto a Tempo Indeterminato.
La formulazione vigente dell’art. 32 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che, nel caso di somministrazione di lavoratori assunti dal somministratore (l’Agenzia) con contratto a tempo indeterminato, l’impiego degli stessi (dei lavoratori) da parte dell’utilizzatore per un periodo superiore a 24 mesi non comporta l’automatica conversione del contratto a termine (fra lavoratore e utilizzatore) in un contratto a tempo indeterminato.
Con la modifica prevista dal disegno di legge, l’utilizzatore potrà ricevere in somministrazione a tempo determinato lo stesso lavoratore per un periodo massimo di 24 mesi, pena la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a suo carico.
Il DDL interviene anche sulla parte del Jobs Act che prevede che il numero di lavori somministrati a tempo determinato non debba essere superiore al 30% del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’utilizzatore.
Con la nuova previsione viene ampliata la platea di quei lavoratori che non rientrano nel computo del limite legale, prevedendo due ulteriori categorie di lavoratori esonerati dal limite numerico: i lavoratori con contatto a tempo determinato di cui all’art. 23, co. 2, del Jobs Act. ed i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie di somministrazione.
infine, il Disegno di Legge prevede una ulteriore modifica alla normativa vigente: l’esenzione dall’obbligo di indicare le causale alcune categorie di lavoratori dall’obbligo di indicare le causali per le quali viene stipula un contratto di lavoro a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi.
Tale esenzione si applica ai lavoratori che percepiscono trattamenti di disoccupazione o ammortizzatori sociali da almeno sei mesi e ai lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, come definiti dal regolamento UE 651/2014, che potranno essere impiegati in somministrazione per un massimo di 24 mesi senza causale.