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Responsabilità medica: la responsabilità della struttura sanitaria e del medico

Avv. Fabio Gaudino Avv. Fabio Gaudino 5 minuti di lettura
Responsabilità medica: la responsabilità della struttura sanitaria e del medico

Responsabilità medica della struttura sanitaria e del medico

Il tema della responsabilità medica è complesso e difficilmente sintetizzabile e, in via generale, si può affermare che la responsabilità medica deriva dai danni cagionati alla salute psico-fisica dei pazienti nell’esercizio dell’attività medica, per colpa del singolo medico o a causa della carenza strumentale della struttura sanitaria o della mancanza di un valido consenso informato e che le tipologie di danno risarcibili sono molteplici e ricomprendono, tra molte altre, quelle derivanti da errori diagnostici o terapeutici o da omissioni dei sanitari.

Nell’ambito dell’attività medica si possono individuare due tipologie di responsabilità: quella gravante sulla struttura sanitaria e quella riconducibile alla condotta del singolo medico che ha posto in essere la condotta lesiva per il paziente.

Il dibattito giurisprudenziale sulla natura di tali responsabilità è stato davvero ampio e, inizialmente, ispirato da una rigida distinzione tra la responsabilità della struttura sanitaria, derivante dal c.d. “contratto di spedalità” e ritenuta di natura contrattuale e la responsabilità del medico, ricondotta invece nell’alveo della responsabilità extracontrattuale.

Ben presto, però, tale orientamento è stato superato e anche la responsabilità del medico, inquadrata nel c.d. “contatto sociale” quale fonte della obbligazione da questi assunta, è stata ricondotta nella fattispecie della responsabilità contrattuale.

E tale inquadramento, nonostante i dibattiti giurisprudenziali sorti a seguito della riforma introdotta con la Legge n. 189/2012 (c.d. Legge Balduzzi) è stato confermato sino alla  recente legge n. 24/2017, cosiddetta Legge Gelli-Bianco che, invece, ha ridefinito i connotati della responsabilità civile medica, distinguendo nuovamente le responsabilità a seconda che il danno sia da imputare ai sanitari che operano a qualsiasi titolo all’interno di una struttura sanitaria, o alla struttura sanitaria stessa, sia essa pubblica o privata.

Sicchè, mentre le strutture sanitarie, che accettando il paziente ai fini del ricovero concludono con esso un contratto atipico di spedalità e di assistenza sanitaria, rispondono ancora verso lo stesso a titolo di responsabilità contrattuale, ai sensi dell’articolo 1218 c.c. per l’inadempimento delle obbligazioni direttamente a proprio carico (anche per prestazioni accessorie concordate con il paziente quali le medicazioni, l’assistenza infermieristica o l’utilizzo della sala operatoria) ed in virtù dell’articolo 1228 c.c. per l’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario in prima persona quale ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, i medici rispondono ora nuovamente a titolo di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell’art. 2043 c.c..

Da tale differenza derivano rilevanti conseguenze tanto in termini di onere probatorio quanto di prescrizione.

Ed invero, con riferimento all’onere probatorio, nel caso di responsabilità professionale sanitaria ex art. 1218 c.c. il creditore è sollevato dall’onere di provare la colpa del debitore, sicchè sul paziente incombe solo l’onere di provare il nesso di causalità tra l’evento dannoso (aggravamento della patologia preesistente e insorgenza di una nuova patologia) e la condotta dei sanitari secondo il criterio del “più probabile che non” – come recentemente sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione con le sentenze n. 5487 del 26.02.2019, n. 6593 del 07.03.2019 e n. 21939 del 02.09.2019; diversamente, nell’ambito della responsabilità del medico ex art. 2043, la colpa del danneggiante deve essere sempre provata dal paziente che agisce in giudizio per il risarcimento, secondo la regola generale per cui chi fa valere un diritto deve provarne tutti i fatti costitutivi (art. 2697 c.c.).

Quanto alle differenze in punto di prescrizione, sarà invece sufficiente osservare che la prescrizione è decennale nella responsabilità contrattuale e quinquennale in quella di natura extracontrattuale.

Alla luce delle rilevanti modifiche introdotte dall’entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco e in assenza di una disciplina transitoria, si è aperto un acceso dibattito circa la retroattività di tale riforma e, dunque, sulla possibilità o meno di applicare la normativa sopravvenuta e la disciplina meno favorevole in punto di responsabilità del medico anche ai procedimenti in corso ed a fatti verificatisi in epoca precedente.

Pur non risolvendo il contrasto in via definitiva la Suprema Corte di Cassazione, recentemente intervenuta sull’argomento, con la sentenza n. 28994 del 11.11.2019, ha affermato che le norme della c.d. Legge Gelli – Bianco non sono applicabili ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore; dunque, l’articolo 7 che colloca la responsabilità del sanitario nel contesto extracontrattuale è applicabile solo ai fatti accaduti dopo l’entrata in vigore della legge il 1° aprile 2017.

Sempre sul punto di raccordo tra la normativa preesistente e la legge Gelli-Bianco si ha anche la sentenza n. 28995 del 12.11. 2019 che, contrariamente alla precedente, permette di applicare retroattivamente i criteri di liquidazione del danno da errore sanitario presenti nelle tabelle previste dagli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni anche a fatti verificatisi in epoca antecedente.

Altro aspetto di rilievo della riforma c.d. Gelli – Bianco è anche la possibilità, riconosciuta all’art. 12, per il paziente di agire direttamente nei confronti della impresa di assicurazione che presta copertura alla struttura sanitaria o all’esercente la professione medica, tuttavia entro i limiti della garanzia ed i medesimi termini di prescrizione previsti per l’azione nei confronti del medico o della struttura sanitaria. Si tratta tuttavia di una disposizione che ad oggi non può trovare concreta applicazione, dal momento che la legge Gelli-Bianco ha subordinato tale possibilità di azione diretta all’emanazione, da parte del Ministero per lo sviluppo economico, di un decreto che determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture ospedaliere e per i medici.

E a distanza di oltre due anni dall’emanazione della legge Gelli-Bianco tale decreto non è ancora stato emanato.

Peraltro, sebbene con la presente disamina non si possa essere esaustivi, è necessario quantomeno accennare che la responsabilità medica non assume rilevanza esclusivamente sul piano civile, dal momento che può comportare conseguenze anche in ambito penale.

In particolare, la riforma Gelli prevede la responsabilità penale dei sanitari per omicidio colposo o lesioni cagionate nell’esercizio della professione medica. Tale responsabilità è tuttavia esclusa per imperizia nel caso in cui il sanitario dimostri di essersi attenuto, nell’esecuzione della sua opera professionale, alle linee guida o alle buone prassi clinico-assistenziali.

Al riguardo, preme precisare che le due responsabilità percorrono binari paralleli, di talchè l’esclusione della responsabilità penale non esclude quella in sede civile.

Alla luce dei recenti interventi della Suprema Corte di Cassazione e delle recenti riforme che si sono succedute, è evidente il notevole interesse che la materia della responsabilità medica suscita e che, certamente, sarà oggetto di ulteriori interventi legislativi e giurisprudenziali, finalizzati anche a risolvere i  contrasti ancora in essere e alcune lacune lasciate dalla recente riforma.

Fabio Gaudino

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