In breve: L’infortunio sul lavoro può comportare responsabilità penale del datore, del dirigente e del preposto per lesioni o omicidio colposo aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche, oltre ai reati di pericolo del D.Lgs. 81/2008. La formazione omessa pesa in modo decisivo: la Cassazione (sent. 24417/2021) esclude che la si possa sostituire con l’esperienza del lavoratore.
Delineamento della responsabilità penale dell’infortunio sul lavoro
Al fine di fornire un quadro generale della disciplina in materia di infortunio sul lavoro, è necessario svolgere alcune considerazione conclusive sui profili di responsabilità penale legati al concetto di infortunio sul lavoro. Con specifico riferimento alla responsabilità penale quando si verifica un infortunio sul posto di lavoro, la normativa di riferimento è contenuta sia nel Codice penale, che nel Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008) che individua i fattori di rischio, le misure da adottare e le strategie da attuare in caso di incidente, e conseguente infortunio, durante l’attività lavorativa. Nello specifico, gli artt. 36 e 37 impongono l’obbligo di formazione e aggiornamento del personale allo scopo di rendere i soggetti edotti circa le condizioni utili per lo svolgimento della propria mansione in piena sicurezza. Gli obblighi formativi, infatti, concorrono a garantire l’esigenza di conoscenza e conoscibilità della legge ma, soprattutto, costituiscono concreto deterrente rispetto alla verificazione dell’illecito. E invero, con il rispetto degli obblighi di formazione, non soltanto si raggiunge l’obiettivo di mandare esente da responsabilità penale il datore di lavoro che dimostri il pieno rispetto della disciplina antinfortunistica, ma, molto più efficacemente, si realizza concretamente la finalità di assicurare al lavoratore un comportamento cosciente e consapevole dei rischi dell’attività e delle misure adottate per prevenirli.
Obblighi formativi sulla sicurezza sul lavoro
L’obbligo formativo è stato di recente oggetto di una rilevante pronuncia della Cassazione Penale che, con sentenza n. 24417/2021, ha statuito come non sia in alcun modo possibile prescindere dagli obblighi formativi in un’ottica di tutela preventiva della salute del lavoratore. Premessa fondamentale è che l’insieme delle misure di protezione rappresenta un dovere per i datori di lavoro, che, ove disatteso, viene espressamente sanzionato. Una prima soglia di tutela penale è, infatti, prevista dal legislatore in ordine all’omissione delle cautele antinfortunistiche. Il codice penale contempla due ipotesi specifiche, l’art. 437 c.p. rubricato “rimozione od omissione dolosa di cautele contro l’infortunio sul lavoro”, e l’art. 451 c.p. rubricato “omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortunio sul lavoro”. Queste sono state introdotte proprio al fine di tutelare il lavoratore da qualsiasi pericolo, o rischio, che possa discendere dall’omissione o dalla distruzione dei presidi antinfortunistici ed indipendentemente dalla verificazione di un danno ulteriore (che ove si realizzi, comporta un inevitabile innalzamento di pena). In queste due specifiche ipotesi, infatti, la condotta sanzionata coincide esattamente con l’omissione degli obblighi di legge. Si parla, infatti, di c.d. reati di pericolo, ovvero illeciti che sanzionano la messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma e non la sua lesione.
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I reati di pericolo
Diversamente, ad un secondo livello di tutela penale, l’omessa adozione delle cautele non è considerata condotta ex se sanzionata, ma diviene parte fondante dell’indagine probatoria circa la commissione di differenti fattispecie di reato. Sul punto, giova osservare che la disciplina normativa prevede, in questo ambito, due fattispecie penali di particolare rilievo contenute negli artt. 589 co. 2, e 590 co. 3, c.p.: l’omicidio colposo e le lesioni colpose, in quel particolare caso in cui, il reato si consumi a causa della violazione della disciplina antinfortunistica, per responsabilità omissiva del datore di lavoro. Il Codice penale, infatti, sancisce che non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. Nei casi qui menzionati, il datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori e l’omissione sanzionata coincide proprio con l’omessa predisposizione di un ambiente salubre e sicuro per i dipendenti che si pone come antecedente causale dell’evento lesione o dell’evento morte. E invero, si ritiene responsabile il datore di lavoro qualora si accerti che, laddove l’agente si fosse attenuto alle prescrizioni di legge, che gli impongono di adottare specifici protocolli di sicurezza in ossequio alla normativa antinfortunistica, l’infortunio sul lavoro non si sarebbe verificato. Allo stesso modo, i protocolli di sicurezza divengono centrali anche nell’accertamento dell’elemento soggettivo. I due reati sin qui analizzati, invero, sono entrambi reati di natura colposa, con ciò intendendo che gli eventi giuridici non sono voluti dall’agente, ma da questi unicamente rappresentati o quanto meno rappresentabili. Come è noto, l’accertamento della colpa passa preliminarmente dalla violazione di una regola cautelare posta a fondamento del comportamento necessitato (nel caso di specie, quella dettata dalla disciplina del D. Lgs. n. 81/2008).
Analisi comportamento alternativo lecito
Ebbene, in modo non completamente dissimile da quanto avviene per l’accertamento del nesso causale nei reati omissivi, nell’effettuare il giudizio sulla colpa, uno dei profili d’indagine richiede di analizzare il c.d. comportamento alternativo lecito, al fine di capire se l’evento dannoso si sarebbe verificato anche qualora l’agente si fosse attenuto alle prescrizioni imposte. Ne discende che, accertata l’involontarietà della condotta e il comportamento alternativo lecito, la violazione della regola cautelare sussiste, in uno all’elemento soggettivo della colpa, solo qualora la condotta doverosa sia effettivamente esigibile dal soggetto agente. Sul punto non può non citarsi un caposaldo della giurisprudenza penale della Cassazione a Sezioni Unite, la sentenza ThyssenKrupp (Cass. n. 38343/2014) che descrive in modo dettagliato le posizioni delle diverse figure aziendali al fine di delineare i possibili profili di responsabilità. In quello che è da sempre conosciuto come il dibattito sulla linea di confine tra colpa cosciente e dolo eventuale, la Cassazione ha condannato il datore di lavoro per omicidio colposo, ritenendo che il direttore dei lavori, in quelle circostanze di tempo e luogo, non avesse accettato il rischio di verificazione del danno, al fine di raggiungere un qualsivoglia risparmio di spesa, ma fosse incorso in un’erronea valutazione circa l’efficacia delle misure già esistenti ed operanti in azienda, escludendo che potesse effettivamente verificarsi un evento dannoso, poi in realtà realizzatosi. In quell’occasione, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato l’importanza della prevenzione in materia di sicurezza sui posti di lavoro, conducendo il giudizio sulla responsabilità penale del reo proprio alla luce della presenza delle cautele e della valutazione della loro efficacia, attuata dal singolo soggetto agente.
La nuova sentenza della sezione della Cassazione penale
Autore: Avv. Erika Chiaramonte · Ordine degli Avvocati di Roma, n. A46871. Ultima revisione: 11 settembre 2026.
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