Con un provvedimento dell’11 aprile 2024, il Garante della Privacy ha stabilito che l’istallazione di telecamere nei luoghi di lavoro deve rispettare gli obblighi derivanti dallo Statuto dei Lavoratori.
Pertanto, le immagini ottenute in mancanza di un previo accordo sindacale o dell’autorizzazione dell’Ispettorato sono affette dal vizio dell’inutilizzabilità.
Tale assunto origina dalla segnalazione di un dipendente comunale che lamentava l’istallazione di una telecamera posta in prossimità dei dispositivi di rilevazione delle presenze dei lavoratori siti all’ingresso del luogo di lavoro.
Ebbene, in virtù della collocazione “strategica”, il datore di lavoro aveva comminato al proprio dipendente una sanzione disciplinare per il mancato rispetto dell’orario di servizio, nonché per la violazione degli impegni professionali.
Per tali ragioni, veniva chiamato ad esprimersi il Garante della Privacy il quale, pur ribadendo la legittimità dell’istallazione delle telecamere all’interno dei luoghi di lavoro, sottolineava che “gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalle Rsa o Rsu, oppure, in mancanza, previa autorizzazione dell’Ispettorato competente”(art. 4 dello Statuto dei Lavoratori).
Orbene, nel caso di specie, il Comune aveva omesso di richiedere tanto l’autorizzazione all’Ispettorato, quanto un accordo preventivo con i sindacati di riferimento.
Non avendo assicurato il rispetto delle procedure di garanzia previste dalla disciplina di settore in materia di controlli a distanza e avendo, peraltro, utilizzato le immagini di videosorveglianza per l’adozione di un provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore, l’amministrazione comunale veniva sanzionata.
Non solo, il Garante per la Privacy ha, altresì, ingiunto il Comune a fornire ai propri dipendenti un’idonea informativa sui dati personali trattati mediante l’utilizzo delle telecamere site all’interno della sede comunale, pena l’inutilizzabilità delle registrazioni.